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Interdizione: la guida completa

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Interdizione ed inabilitazione rientrano tra le misure di protezione dei soggetti deboli e costituiscono gli strumenti tradizionali di tutela degli incapaci.

I procedimenti di interdizione e inabilitazione vengono annoverati tra i procedimenti speciali di cognizione non sommari in materia di capacità delle persone.

Entrambi i giudizi sono, inoltre, ricondotti al novero dei procedimenti di volontaria giurisdizione, in quanto caratterizzati dall’assenza di contenzioso e diretti non al contemperamento di interessi contrapposti, ma alla costituzione di uno status.

Sommario

1. Inquadramento e presupposti sostanziali
1.1 Destinatari
1.2 Presupposti
1.3 Effetti
2.Tutela
2.1Scelta del tutore
2.2 Attività e doveri del tutore
2.3 Annullabilità degli atti compiti dal tutore
2.4 Cessazione del tutore
2.5 Rendiconto

1. Inquadramento e presupposti sostanziali

Sotto il profilo sostanziale, l’istituto dell’interdizione è regolato dagli artt. 414 ss. c.c.

1.1 Destinatari 

– soggetti maggiorenni

– soggetti minori emancipati

– minori nell’ultimo anno della minore età: ai sensi dell’art. 416 c.c., è possibile che l’interdizione sia pronunciata in anticipo, nell’ultimo anno di minore età del soggetto, prevedendo che gli effetti della pronuncia restino sospesi e ne sia differita l’efficacia al momento del compimento della maggiore età del soggetto. La ratio di tale previsione è da rinvenirsi nella necessità di impedire che il soggetto, incapace di attendere ai propri interessi, acquisti anche solo per un breve intervallo di tempo la piena capacità di agire.

1.2 Presupposti

– condizioni di abituale infermità mentale: presupposto indefettibile (Trib. Udine 19/07/2018);
– conseguente incapacità di provvedere ai propri interessi.

Abituale infermità mentale

Secondo costante giurisprudenza, la condizione di abituale infermità mentale non richiede l’accertamento di una specifica patologia di natura psichica riconoscibile per la sussistenza di caratteristiche predefinite o di un profilo nosologico, essendo sufficiente un’alterazione delle facoltà mentali derivante da patologie di carattere fisico.

L’infermità mentale si ritiene abituale qualora costituisca una condizione permanente, anche se non necessariamente continuativa. Essa deve, dunque, costituire la condizione psichica normale della persona, non rilevando i c.d. “lucidi intervalli”, ovvero brevi momenti di lucidità alternati a momenti di instabilità prolungati. Non sono rilevanti ai fini della pronuncia di interdizione episodi sporadici o transitori (Trib. Monza 01/04/2011).

La condizione di infermità mentale deve, inoltre, essere connotata da:

– attualità: non essendo rilevanti episodi pregressi a fronte di un significativo miglioramento del soggetto debole;

– gravità: atteso che l’alterazione della facoltà psichica deve essere tale da determinare un difetto assoluto di capacità.

Incapacità di provvedere ai propri interessi

La pronuncia di interdizione richiede che lo stato di abituale infermità mentale sia idoneo a determinare in capo al soggetto l’assoluta incapacità di provvedere ai propri interessi. Il riferimento ai propri “interessi” non va inteso esclusivamente come un richiamo alla gestione di affari di natura economica ma anche, e soprattutto, alla cura personale del soggetto (Trib. Torre Annunziata 29/09/2013; Trib. Marsala 17/01/2018). Tale incapacità deve risultare assoluta potendo, in caso contrario, trovare spazio le altre misure a tutela dell’incapace.

1.3 Effetti

L’effetto del provvedimento di interdizione è la perdita della capacità di agire del beneficiario, in relazione sia agli atti di ordinaria sia di straordinaria amministrazione. Ai sensi dell’art. 427 c.c., tuttavia, nella sentenza che pronuncia l’interdizione, o in successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento del tutore o con l’assistenza di quest’ultimo. In seguito alla pronuncia di interdizione trovano applicazione le disposizioni sulla tutela dei minori di cui agli artt. 343 ss. c.c.

Gli atti compiuti dall’interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell’interdetto, dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall’interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio qualora alla nomina segua la sentenza di interdizione.

2. Tutela

Alla dichiarazione di interdizione consegue l’affidamento del soggetto incapace alle cure del tutore. La tutela costituisce un ufficio di diritto privato gratuito diretto alla realizzazione di un interesse pubblico.

2.1 Scelta del tutore

 La funzione tutoria può essere svolta da un soggetto:

– indicato dallo stesso beneficiario in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata,

– ovvero scelto dal genitore superstite, anche mediante testamento.

In assenza di tale indicazione o in presenza di gravi motivi, il Giudice tutelare designa il tutore, nominando preferibilmente:

– il coniuge non legalmente separato;

– la parte dell’unione civile;

– il convivente di fatto;

– il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella;

– un parente entro il quarto grado.

In mancanza di tali soggetti, il Giudice tutelare provvede all’individuazione di altro soggetto idoneo.

Soggetti esclusi dalla nomina

Ai sensi dell’art. 350 c.c., non possono essere nominati tutori e, se nominati, devono cessare dall’ufficio i soggetti che:

– non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio

– sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore che per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale;

– hanno o stanno per avere una lite con il beneficiario dalla quale potrebbe derivare una perdita notevole per il patrimonio di questo, o se tale lite coinvolge un ascendente, discendente o coniuge del soggetto che deve essere nominato;

– sono falliti e non sono stati cancellati dal registro dei falliti;

– i soggetti dispensati d’ufficio, indicati dall’art. 351 c.c.

– i soggetti che hanno presentato apposita domanda di dispensa, ai sensi dell’art. 352 c.c.

2.2 Attività e doveri del tutore

– la rappresentanza legale dell’incapace;

– la cura della salute, della sicurezza e della pulizia dell’interdetto;

– l’amministrazione del patrimonio dell’interdetto;

– lo svolgimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

A) Atti che il tutore può compiere autonomamente

1) Atti di ordinaria amministrazione del patrimonio dell’interdetto

2) Acquistare beni mobili necessari per l’uso, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio

3) Assumere obbligazioni necessarie per il mantenimento dell’interdetto e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio

4) Promuovere giudizi di denuncia di nuova opera o di danno temuto, azioni possessorie o di sfratto, azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi

B) Atti che necessitano dell’autorizzazione del Giudice tutelare (art. 374 c.c.)

1) Acquisto di beni

2) Riscossione di capitali

3) Consenso alla cancellazione di ipoteche e allo svincolo di pegni

4) Assunzione di obbligazioni

5) Accettazione o rinuncia di eredità

6) Accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o condizioni

7)  Stipulazione di contratti di locazione ultra novennali

8) Promozione di azioni giudiziarie

C) Atti che necessitano dell’autorizzazione del Tribunale su parere del Giudice tutelare (art. 375 c.c.)

1) Alienazione di beni

2) Costituzione di pegni o ipoteche

3) Procedere a divisioni o promuovere giudizi di divisione

4) Concludere compromessi o transazioni

5) Accettare concordati

D) Atti vietati al tutore (art. 378 c.c.)

1) Acquisto, anche per interposta persona o all’asta pubblica, dei beni e dei diritti dell’interdetto

2) Locazione personale di beni dell’interdetto senza le cautele fissate dal Giudice tutelare

3) Divenire cessionari di ragione o credito verso l’interdetto.

2.3 Annullabilità degli atti compiuti dal tutore

Quelli compiuti:

– senza la necessaria autorizzazione sono annullabili su istanza:

  • del tutore,
  • dell’interdetto,
  • dei suoi eredi o aventi causa;

– in violazione del divieto di cui all’art. 378 c.c. sono annullabili su istanza:

  • dell’interdetto,
  • dei suoi eredi
  • e dei suoi aventi causa
  • ma non del tutore che li ha compiuti.

2.4 Cessazione del tutore

 Può avvenire per:

– esonero o sostituzione, nel caso in cui l’ufficio sia divenuto eccessivamente gravoso (art. 388 c.c.

– rimozione, disposta d’ufficio dal Giudice tutelare qualora il tutore:

  • si sia reso colpevole di negligenza
  • ovvero abbia abusato dei propri poteri
  • si sia dimostrato incapace di provvedervi
  • ovvero sia divenuto immeritevole di ricoprire il ruolo (art. 384 c.c.

– decorso del tempo, fissato dal legislatore nel termine di 10 anni ma non valido per il coniuge, il convivente, gli ascendenti o discendenti (art. 426 c.c.).

2.5 Rendiconto  

La gestione del patrimonio dell’interdetto da parte del tutore dev’essere oggetto di rendicontazione annuale al Giudice tutelare.

Al termine dell’ufficio il tutore è tenuto a presentare il conto finale delle attività svolte.

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